
Sto affrontando lavori di ristrutturazione. Quali sono le agevolazioni previste?
Si! In caso di ristrutturazione di un immobile con titolo edilizio (quindi la CILA o la SCIA) è possibile usufruire di diverse agevolazioni fiscali sottoforma di detrazione d’imposta per le spese sostenute fino ad un massimo di dieci anni.
Le agevolazioni previste sono diverse, cumulabili e con differenti soglie di recupero a seconda che si tratti o meno di interventi effettuati sulla prima casa. La legge, infatti, prevede che:
- per le ristrutturazioni attinenti la prima casa, la soglia di detrazione sia pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 96.000 euro IVA inclusa.
- per le ristrutturazioni di immobili diversi dalla prima casa, la soglia di detrazione scende al 36% della spesa sostenuta per un importo massimo di 36.000 euro IVA inclusa.
Il bonus ristrutturazioni, però, non è l’unico a cui è possibile accedere nell’ambito degli interventi di ristrutturazione. Ad esso, infatti, possiamo considerare anche altre agevolazioni come l’ecobonus ovvero quelle spese finalizzate al miglioramento/efficientamento energetico della nostra abitazione.
Anche in questo caso è necessario scindere la soglia di detrazione del 50% o del 36% a seconda del fatto che l’oggetto dell’intervento sia effettuato o meno sulla prima casa.
Queste spese, quindi, si aggiungono alla soglia dei 96.000 euro e prevedono massimali differenti come dalla seguente tabella:
| Interventi | Limite di spesa o di detrazione | Aliquota 2024 | Aliquota 2025 |
|---|---|---|---|
| Acquisto e posa in opera delle schermature solari | 60.000 euro di detrazione | 50% | 50%/36% |
| Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (esclusi dal 2025 gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) | 60.000 euro di detrazione | 50% | 50%/36% |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua (esclusi dal 2025 gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) | 30.000 euro di detrazione | 50% | 50%/36% |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse | |||
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia | |||
| Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria | |||
| Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 euro di detrazione | 65% | 50%/36% |
| Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro di detrazione | 65% | 50%/36% |
| Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 euro di detrazione | 65% | 50%/36% |
| Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | 40.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) | 70% | 50%/36% |
| Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro) | 40.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) | 75% | 50%/36% |
| Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (1 classe di rischio inferiori) | 136.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) | 80% | 50%/36% |
| Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (2 classi di rischio inferiori) | 136.000 euro di spesa | 85% | 50%/36% |
Tra le richieste più frequenti che ci vengono poste dai nostri clienti sicuramente possiamo annoverare la fattibilità di applicazione dell’IVA agevolata per l’acquisto diretto di beni finiti da parte del committente nell’ambito di lavori di ristrutturazione.
Questa fattispecie, disciplinata dalla legge, è stata definitivamente risolta dall’Agenzia delle Entrate che, attraverso la pubblicazione di guide, faq e chiarimenti, ha sciolto una confusa matassa di interpretazioni (spesso contraddittorie) che rischiavano di indurre in errore coloro che, in buona fede, pensavano di poterne usufruire.
Partiamo dal chiarire una cosa: per ogni azienda che opera in regime fiscale ordinario, l’IVA rappresenta una c.d. “partita di giro”. Non costituisce né un costo tantomeno un ricavo ma una posizione debitoria e/o creditoria nei confronti dell’erario. Quando l’IVA viene incassata, infatti, le aziende “custodiscono” quell’importo per conto dello Stato al fine di restituirglielo nei modi e nei termini che la legge prescrive. Questo per chiarire un concetto fondamentale: applicare aliquote più basse rispetto a quelle ordinarie non lede la redditività delle imprese ma, anzi, semmai riduce l’esposizione di debiti fiscali.
Altra fondamentale premessa riguarda il rilascio di un’autodichiarazione che il committente deve sottoscrivere al fine di poter usufruire dell’IVA agevolata sull’acquisto diretto dei beni finiti. In questo documento il sottoscrittore si assume la piena responsabilità giuridica, fiscale e penale della suo contenuto, liberando il cessionario che, affidandosi ai principi di buona fede, non è obbligato ad accertarne la veridicità.
Queste due premesse sono fondamentali per un motivo semplice: è necessario affidarsi alle indicazioni di chi ben conosce l’argomento al fine di evitare sanzioni pecuniarie (o peggio) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come detto in precedenza, i cessionari non sono affatto responsabili di dichiarazioni mendaci o sbagliate poiché, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le autodichiarazioni sostitutive dell’atto notorio sono autocertificazioni attraverso le quali qualunque cittadino può rilasciare dichiarazioni circa uno stato di fatto o di diritto sotto propria esclusiva responsabilità.
1. Quali sono i beni finiti e come possiamo individuarli?
Per bene finito si intendono tutti quei beni che presentano i requisiti dell’autonoma individualità, vale a dire la caratteristica grazie alla quale gli stessi possono essere sostituiti, smontati e/o trasferiti senza per questo essere incapaci di funzionare.
Al fine di poterli individuare si può fare riferimento ad un criterio semplice: il prodotto può essere tranquillamente rimosso e reinstallato altrove senza per questo perdere la sua funzione. Attraverso questo semplice concetto possiamo individuare i beni finiti in queste categorie:
| Igienici | Pompe di calore |
|---|---|
| Rubinetterie (non fissate a muro) | Radiatori |
| Caldaie | Condizionatori |
| Box doccia (escluso il piatto) | Scaldabagni |
| Camini | Stufe |
| Depuratori | Vasche (purché non siano murate) |
| Addolcitori | Impianti fotovoltaici |
| Depuratori d'acqua | Lavabi |
| Filtri | Arredo bagno (purché sia lo stesso composto da un solo articolo) |
| Flessibili | Minuteria idraulica |
| Infissi | Porte |
Sono escluse materie prime e semilavorati come pavimenti, rivestimenti, piatti doccia, cassette di scarico a muro, cemento, colla e via discorrendo.
2. Quali sono le aliquote agevolate?
Le aliquote agevolate per l’acquisto diretto di beni finiti sono due: il 4% oppure il 10%.
L’aliquota al 4% è riconosciuta nei casi di
- “costruzione” (e non ristrutturazione) della prima casa
- “costruzione” fabbricati rurali a destinazione abitativa
- per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per disabili
L’aliquota al 10% è riconosciuta nei casi di:
- “costruzione” delle abitazioni diverse dalla prima
- Ristrutturazione edilizia
- Restauro e risanamento conservativo
Anche qui bisogna fare una precisazione importante: spesso si confonde la ristrutturazione che siamo facendo a casa con la suindicata ristrutturazione edilizia. In realtà non sono la stessa cosa. La classica ristrutturazione domestica che può o meno includere la sostituzione dei pavimenti, degli infissi, la rimodulazione degli ambienti è gestita (nel titolo edilizio) attraverso la “manutenzione straordinaria”. Per ristrutturazione edilizia, invece, si intendono quegli interventi finalizzati a modificare, migliorare o ripristinare le caratteristiche di un edificio che possono anche includere interventi di manutenzione straordinaria.
3. Quali sono le differenze fra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia?
Sebbene possono sembrare sinonimi per il linguaggio comune, le differenze tra le due sono sostanziali e fanno riferimento ad interventi completamente dissimili. Tra questi rileviamo:
- Modifiche strutturali come la demolizione e la ricostruzione di parti di un edificio, mantenendo sempre però la stessa volumetria della precedente architettura (fatta eccezione per gli adeguamenti alle norme anti-sismiche);
- La costruzione di ascensori o di scale esterne non correlate all’abitazione;
- La trasformazione di superfici accessorie in superfici utili e abitabili. Sono inclusi gli interventi di trasformazione di mansarde, sottotetto, scantinati e cantine, adeguati alla normativa vigente per l’abitabilità;
- Opere per il cambiamento di destinazione d’uso del locale.
4. Sto facendo una ristrutturazione dell’appartamento. Nella CILA l’intervento è stato qualificato come “manutenzione straordinaria”. Posso avere l’IVA agevolata per l’acquisto diretto di beni finiti?
No. Come detto in precedenza le uniche casistiche in cui è possibile acquistare direttamente beni finiti con IVA agevolata sono quelle evidenziate nel quesito 2.
Nella fattispecie della manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l’IVA agevolata sui beni finiti non può essere riconosciuta nell’acquisto diretto degli stessi ma può avvenire solo attraverso l’impresa esecutrice dei lavori alla quale è stato assegnato un appalto diretto. L’impresa, a sua volta, non può applicare l’agevolazione su tutti i prodotti ma dovrà indicare separatamente il valore dei beni significativi e quelli della prestazione eseguita. Questo perché l’agevolazione IVA può essere riconosciuta fino all’ammontare della prestazione d’opera per essere poi applicata a regime ordinario sull’eventuale differenza.
Facciamo un esempio pratico. Poniamo una ristrutturazione dal costo totale di 10.000 euro oltre IVA. A questa si aggiungono beni significativi (finiti) di 15.000 euro oltre IVA. L’impresa che ha eseguito i lavori riporterà la seguente fattura con le seguenti aliquote:
| Descrizione | Imponibile | Aliquota IVA | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Prestazione d'opera | 10.000,00 € | 10% | 1.000,00 € | 11.000,00 € |
| Beni significativi ad aliquota ordinaria | 10.000,00 € | 10% | 1.000,00 € | 11.000,00 € |
| Beni significativi ad aliquota agevolata | 5.000,00 € | 10% | 1.000,00 € | 6.100,00 € |
Questo è il testo del paragrafo. Fai clic o premi il Button Gestisci testo per modificare il carattere, il colore, le dimensioni, il formato e In altre parole, poiché le opere di ristrutturazione hanno avuto un costo di 10.000 euro, i beni significativi potevano essere fatturati ad aliquota agevolata fino a quell’ammontare. La differenza (15.000 – 10.000) è stata fornita ad aliquota ordinaria del 22%.altro ancora. Per impostare gli stili di paragrafo e titolo del sito web, vai al tema del sito web.
5. Quali sono i beni significativi?
La categoria dei beni significativi è individuata dal D.M. del 29.12.1999 nelle seguenti categorie:
- Ascensori e montacarichi
- Infissi interni ed esterni
- Caldaie
- Videocitofoni
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- Sanitarie e rubinetterie da bagno
- Impianti di sicurezza
Ovviamente queste categorie si intendono per mere funzioni e non sono tassative. Ad esempio, laddove si acquista una stufa a pellet che riscalda anche l’acqua sanitaria, questa ha mera funzione di caldaia e, pertanto, è considerata come bene significativo.









