I Vantaggi della Ristrutturazione
Edil Market • 20 ottobre 2025

Sto affrontando lavori di ristrutturazione. Quali sono le agevolazioni previste?

Si! In caso di ristrutturazione di un immobile con titolo edilizio (quindi la CILA o la SCIA) è possibile usufruire di diverse agevolazioni fiscali sottoforma di detrazione d’imposta per le spese sostenute fino ad un massimo di dieci anni.


Le agevolazioni previste sono diverse, cumulabili e con differenti soglie di recupero a seconda che si tratti o meno di interventi effettuati sulla prima casa. La legge, infatti, prevede che:

  • per le ristrutturazioni attinenti la prima casa, la soglia di detrazione sia pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 96.000 euro IVA inclusa.
  • per le ristrutturazioni di immobili diversi dalla prima casa, la soglia di detrazione scende al 36% della spesa sostenuta per un importo massimo di 36.000 euro IVA inclusa.


Il bonus ristrutturazioni, però, non è l’unico a cui è possibile accedere nell’ambito degli interventi di ristrutturazione. Ad esso, infatti, possiamo considerare anche altre agevolazioni come l’ecobonus ovvero quelle spese finalizzate al miglioramento/efficientamento energetico della nostra abitazione.


Anche in questo caso è necessario scindere la soglia di detrazione del 50% o del 36% a seconda del fatto che l’oggetto dell’intervento sia effettuato o meno sulla prima casa.


Queste spese, quindi, si aggiungono alla soglia dei 96.000 euro e prevedono massimali differenti come dalla seguente tabella:

Interventi Limite di spesa o di detrazione Aliquota 2024 Aliquota 2025
Acquisto e posa in opera delle schermature solari 60.000 euro di detrazione 50% 50%/36%
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (esclusi dal 2025 gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) 60.000 euro di detrazione 50% 50%/36%
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua (esclusi dal 2025 gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) 30.000 euro di detrazione 50% 50%/36%
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro di detrazione 65% 50%/36%
Riqualificazione energetica globale 100.000 euro di detrazione 65% 50%/36%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 euro di detrazione 65% 50%/36%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) 40.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) 70% 50%/36%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro) 40.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) 75% 50%/36%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (1 classe di rischio inferiori) 136.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) 80% 50%/36%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (2 classi di rischio inferiori) 136.000 euro di spesa 85% 50%/36%

Affrontare una ristrutturazione comporta un investimento piuttosto rilevante ma con ovvi benefici non solo per il proprio stile di vita ma anche e soprattutto per il proprio patrimonio immobiliare.


È normale dunque che, prima di partire con lavori di rifacimento della propria casa, si valutano quelli che sono i pro e i contro, sia per ciò che attiene i prodotti ma anche per quelli che sono i benefici finanziari che da essi ne possono discernere.


Di seguito affrontiamo classiche domande che ci vengono poste dai nostri clienti cercando di essere i più chiari ed esaustivi possibili.

1. Sto affrontando lavori di ristrutturazione. Quali sono le agevolazioni previste?

Si! In caso di ristrutturazione di un immobile con titolo edilizio (quindi la CILA o la SCIA) è possibile usufruire di diverse agevolazioni fiscali sottoforma di detrazione d’imposta per le spese sostenute fino ad un massimo di dieci anni.



Le agevolazioni previste sono diverse, cumulabili e con differenti soglie di recupero a seconda che si tratti o meno di interventi effettuati sulla prima casa. La legge, infatti, prevede che:

  • per le ristrutturazioni attinenti la prima casa, la soglia di detrazione sia pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 96.000 euro IVA inclusa.
  • per le ristrutturazioni di immobili diversi dalla prima casa, la soglia di detrazione scende al 36% della spesa sostenuta per un importo massimo di 36.000 euro IVA inclusa.


Il bonus ristrutturazioni, però, non è l’unico a cui è possibile accedere nell’ambito degli interventi di ristrutturazione. Ad esso, infatti, possiamo considerare anche altre agevolazioni come l’ecobonus ovvero quelle spese finalizzate al miglioramento/efficientamento energetico della nostra abitazione.


Anche in questo caso è necessario scindere la soglia di detrazione del 50% o del 36% a seconda del fatto che l’oggetto dell’intervento sia effettuato o meno sulla prima casa.


Queste spese, quindi, si aggiungono alla soglia dei 96.000 euro e prevedono massimali differenti come dalla seguente tabella:

Interventi Limite di spesa o di detrazione Aliquota 2024 Aliquota 2025
Acquisto e posa in opera delle schermature solari 60.000 euro di detrazione 50% 50%/36%
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (esclusi dal 2025 gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) 60.000 euro di detrazione 50% 50%/36%
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua (esclusi dal 2025 gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) 30.000 euro di detrazione 50% 50%/36%
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro di detrazione 65% 50%/36%
Riqualificazione energetica globale 100.000 euro di detrazione 65% 50%/36%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 euro di detrazione 65% 50%/36%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) 40.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) 70% 50%/36%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro) 40.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) 75% 50%/36%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (1 classe di rischio inferiori) 136.000 euro di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l’edificio) 80% 50%/36%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (2 classi di rischio inferiori) 136.000 euro di spesa 85% 50%/36%

Un’altra forma di agevolazione prevista è quella del conto termico che 3.0 che riguarda sempre gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.



Attraverso il conto termico è possibile recuperare una percentuale degli interventi effettuati (sia attinenti all’acquisto dei prodotti che alla manodopera) in percentuale diversa a seconda di parametri che sono predefiniti dal GSE. In questo caso non vi è una detrazione sottoforma di credito di imposta bensì un vero e proprio rimborso economico che viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici alle coordinate indicate in fase di istruttoria dell’intervento.

  • 2. Le agevolazioni sono automatiche?

    Assolutamente no. Alle agevolazioni suindicate vi si può accedere a seguito di determinate procedure che divergono a seconda del tipo di intervento.

    Nello specifico:

    - Nel caso di bonus ristrutturazione, la comunicazione viene fatta in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso sarà sufficiente comunicare al commercialista/CAF l’insieme della fatture pagate nell’anno solare a cui si riferisce la dichiarazione;

    • Nel caso di ecobonus, l’agevolazione viene riconosciuta a seguito di una comunicazione fatta all’ENEA al termine dei lavori effettuati (e non dal pagamento della fattura). Detta comunicazione non può eccedere i 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. La comunicazione può essere fatta sia dal soggetto che ha fatto l’intervento che accede al sito istituzionale dell’ENEA o da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere e/o architetto). Essendo molto facile cadere in errore, il nostro consiglio è sempre quello di affidarsi a queste figure per evitare di perdere le agevolazioni previste dall’intervento;
    • Nel caso di conto termico, come detto, non abbiamo un’agevolazione sottoforma di credito di imposta ma un vero e proprio rimborso riconosciuto dal GSE. In questo caso è assolutamente necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato per l’implementazione dell’istruttoria poiché vi sono diversi passaggi da effettuare e, soprattutto, perché la percentuale di recupero varia a seconda del tipo di bene istallato e della localizzazione nella quale gli stessi sono destinati a funzionare.

  • 3. Posso usufruire delle agevolazioni anche se non sono proprietario dell'immobile?

    Assolutamente si. Per usufruire delle agevolazioni edilizie non è necessario essere proprietari dell’immobile ma è sufficiente essere titolare di un diritto reale di godimento. Ciò significa che i bonus sono usufruibili non solo dai proprietari ma anche ai locatari delle abitazioni oppure ai comodatari (a patto che il comodato d’uso sia scritto e registrato presso la competente agenzia delle entrate). 

  • 4. Sto facendo lavori di ristrutturazione nella casa di mia moglie. Lei proprietaria dell’immobile e siamo in comunione dei beni. Poiché mia moglie non ha capienza fiscale posso portare in detrazione le spese sostenute?

    Dipende. I coniugi conviventi possono accedere alle agevolazioni anche quando non sono proprietari dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tuttavia è necessario che le fatture siano intestate a chi effettua materialmente il pagamento e che l’altro coniuge sia incluso nelle parti coinvolte del titolo edilizio (CILA o SCIA).

  • 5. Posso pagare i lavori di ristrutturazione o l’acquisto delle merci con POS o in contanti senza perdere il diritto all’agevolazione?

    No. Al fine di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge è necessario seguire quelle che sono le indicazioni prescritte dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso delle detrazioni conseguenti al bonus ristrutturazioni o all’ecobonus l’unico metodo di pagamento ammesso è quello del c.d. bonifico parlante, ovvero un bonifico bancario predisposto appositamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Laddove, per errore o per distrazione fosse disposto un bonifico ordinario a saldo delle fatture di servizi edili e/o di acquisti di prodotti finiti e semilavorati, è comunque possibile accedere alle detrazioni a condizione che il fornitore dei servizi e/o dei prodotti rilasci una dichiarazione nella quale si asserisce che i corrispettivi incassati sono stati correttamente inclusi e registrati nella contabilità dell’impresa ai fini della determinazione del reddito d’esercizio così come prescritto dalla circolare 41/E del 18 Novembre 2016.

  • 6. Ho fatto un conto di spesa ed ho scoperto di essere incapiente. Posso comunque recuperare la parte di detrazioni fiscali non beneficiate negli anni successivi?

    Purtroppo no. La detrazione fiscale si ripartisce in dieci rate annuali in base alla spesa effettuata. Se in un anno non si riesce a recuperare tutta 

Autore: Edil Market 20 ottobre 2025
Tra le richieste più frequenti che ci vengono poste dai nostri clienti sicuramente possiamo annoverare la fattibilità di applicazione dell’IVA agevolata per l’acquisto diretto di beni finiti da parte del committente nell’ambito di lavori di ristrutturazione. Questa fattispecie, disciplinata dalla legge, è stata definitivamente risolta dall’Agenzia delle Entrate che, attraverso la pubblicazione di guide, faq e chiarimenti, ha sciolto una confusa matassa di interpretazioni (spesso contraddittorie) che rischiavano di indurre in errore coloro che, in buona fede, pensavano di poterne usufruire. Partiamo dal chiarire una cosa: per ogni azienda che opera in regime fiscale ordinario, l’IVA rappresenta una c.d. “partita di giro”. Non costituisce né un costo tantomeno un ricavo ma una posizione debitoria e/o creditoria nei confronti dell’erario. Quando l’IVA viene incassata, infatti, le aziende “custodiscono” quell’importo per conto dello Stato al fine di restituirglielo nei modi e nei termini che la legge prescrive. Questo per chiarire un concetto fondamentale: applicare aliquote più basse rispetto a quelle ordinarie non lede la redditività delle imprese ma, anzi, semmai riduce l’esposizione di debiti fiscali. Altra fondamentale premessa riguarda il rilascio di un’autodichiarazione che il committente deve sottoscrivere al fine di poter usufruire dell’IVA agevolata sull’acquisto diretto dei beni finiti. In questo documento il sottoscrittore si assume la piena responsabilità giuridica, fiscale e penale della suo contenuto, liberando il cessionario che, affidandosi ai principi di buona fede, non è obbligato ad accertarne la veridicità.  Queste due premesse sono fondamentali per un motivo semplice: è necessario affidarsi alle indicazioni di chi ben conosce l’argomento al fine di evitare sanzioni pecuniarie (o peggio) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come detto in precedenza, i cessionari non sono affatto responsabili di dichiarazioni mendaci o sbagliate poiché, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le autodichiarazioni sostitutive dell’atto notorio sono autocertificazioni attraverso le quali qualunque cittadino può rilasciare dichiarazioni circa uno stato di fatto o di diritto sotto propria esclusiva responsabilità.